Fringe benefit nuove disposizioni 2020

Cosa è cambiato nelle nuove disposizioni del trattamento del fringe benefit, la nuova disciplina

Veicoli aziendali  – Il 14 agosto 2020 con la pubblicazione della Risoluzione n. 46/E/20, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti e agli amministratori delle società. Si rammenta, infatti, che l’art.1, comma 632, della Legge 160/2019 ha modificato il comma 4 lett. a) dell’art. 51 del TUIR (Dpr 917/86) che disciplina, dal punto di vista fiscale, l’utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali.

La nuova normativa, entrata in vigore il primo luglio, sostanzialmente è andata a modificare la percentuale da utilizzare per la determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a tassazione in capo al lavoratore dipendente, ancorandola all’emissione di Co2 dell’auto concessa in uso promiscuo. Tanto più l’auto sarà inquinante, tanto più alta sarà la percentuale forfettaria da utilizzare e, pertanto, la tassazione cui sarà assoggettato il reddito del dipendente. Come chiarito dalla richiamata risoluzione, la nuova disciplina dovrà essere applicata agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati e concessi in uso dal datore di lavoro al lavoratore dal 1° luglio 2020.

Veicoli aziendali – Il trattamento del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti in essere al 30 giugno 2020

Per i veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 si applica, invece, la nuova disciplina dell’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR in base alla quale la percentuale forfettaria, da applicare all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km desumibile dalle Tabelle ACI, sarà pari a:

  • 25% per i veicoli con emissione di Co2 non superiore a 60g/km
  • 30% per i veicoli con emissione di Co2 superiore a 60g/km ma non a 160g/km
  • 40% (per il 2020), 50% (per il 2021) per i veicoli con emissione di Co2 superiore a 160g/km ma non a 190g/km
  • 50% (per il 2020), 60% (per il 2021) per i veicoli con emissione di Co2 superiore a 190g/km

Pertanto, considerando un veicolo aziendale (con costo/km previsto dalle tabelle ACI pari a 0,43) concesso in uso promiscuo per un intero anno, il fringe benefit sarà pari a:

  • euro 1.612,50 se con emissioni non superiori a 60g/km (0,43 * 25% * 15.000)
  • euro 1.935 se con emissioni di Co2 comprese tra i 60g/km e 160g/km
  • euro 2.580 per la percentuale del 40%
  • euro 3.225 per la percentuale del 50%.

L’ipotesi oggetto di chiarimento ministeriale

Ma cosa succede, invece, se un veicolo aziendale immatricolato prima del 1° di luglio viene attribuito in uso successivamente a tale data? Si pensi, ad esempio, al caso di vettura già in uso ad un dipendente non più in servizio che viene riassegnata ad altro dipendente dal 1° luglio. In questa situazione, infatti, non “sarebbe” applicabile né la disciplina previgente (in quanto l’assegnazione non era in corso al 30 giugno 2020) né la nuova (il veicolo era già immatricolato al 30 giugno 2020). Stando alle “opinabili” indicazioni ministeriali contenute nella richiamata risoluzione ministeriale, in detta ipotesi il benefit non potrà essere calcolato con le suddette modalità forfettarie ma dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

Veicoli aziendali – Conclusione

Alla luce di quanto esposto è chiaro che la determinazione del fringe benefit per l’uso promiscuo dei veicoli aziendali, almeno in questa fase transitoria, è divenuta un percorso ad ostacoli complicato da gestire. Il tutto diametralmente in contrasto con la tanto proclamata volontà di semplificare la disciplina fiscale italiana. Siccome “prevenire è meglio che curare”, in un ginepraio del genere, la gestione chiara e documentata dell’uso promiscuo dei veicoli aziendali non potrà che tornarci ancor più utile rispetto al passato. Quindi, il consiglio è quello di documentare sempre l’uso promiscuo attraverso, ad esempio, una clausola da inserire direttamente nel contratto di lavoro, oppure tramite la stipula di una scrittura privata avente data certa o, ancora, la redazione di apposito verbale del consiglio di amministrazione avendo, inoltre, l’accortezza di conservarne una copia nel veicolo stesso.

 

 

A cura del Dott. Giuseppe Mancini

 

Redazione Fleetime