Le chiusure e le limitazioni imposte in Italia e nel mondo mettono molte Imprese in crisi nell’adempimento di forniture e servizi contrattualizzati. Nel mondo delle Flotte, a seconda delle attività connesse, si può invocare la “Causa di forza maggiore”? Proviamo ad avviare un dibattito

Coronavirus e Flotte – L’emergenza “COVID-19” sta facendo circolare un nuovo termine, per molto tempo decaduto nelle prassi commerciali : laCausa di forza maggiore”. Questa è una salvaguardia che un soggetto obbligato verso un altro può legittimamente invocare – se sussiste – per giustificare un ritardo od una inadempienza nell’obbligazione pattuita.

Flotte e Causa di forza maggiore : i suoi “primi 40 anni”

La causa di forza maggiore è stata inquadrata internazionalmente nel 1980 nella “Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci” e nell’arco di 40 anni la clausola è stata apposta in diverse formule contrattuali di transazioni internazionali comprendendo al più eventi atmosferici, bellici, ma raramente veniva considerata come “Causa di forza maggiore” una emergenza sanitaria mondiale.

Ovviamente, a parte ogni verifica delle diverse clausole che compongono i contratti tra le parti, il “COVID-19” può a buon diritto rientrare nel novero delle cause di forza maggiore, visto lo Stato di emergenza ed i Decreti urgenti per la gestione della situazione sanitaria.

Questo può bastare ad invocare la causale descritta all’Articolo 1218 del C.c. (“ Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto a risarcire il danno se non prova che l’inadempienza od il ritardo ha avuto causa da impossibilità dovuta a causa indipendente dalla sua volontà”) ? E, dunque, può consentire all’Impresa obbligata, a dichiarare l’improcedibilità temporanea (con il corredo di azioni correttive a salvaguardia) od addirittura l’estinzione dell’obbligazione, in base all’Articolo 1256?

Coronavirus e Flotte : Quali le possibili obbligazioni a rischio ?

Sappiamo che le disposizioni governative di prevenzione del COVID-19 (limitazione spostamenti, chiusura esercizi commerciali, etc.) ha un effetto limitato su trasporto merci e su attività artigianali quali Autoriparazione ed E-Commerce di Componenti e Ricambi.

Con riferimento alle Flotte, che sono contemporaneamente sia soggetti erogatori di servizi verso terzi sia Clienti di forniture e servizi da parte di Fornitori esterni (Dealers, Autoriparatori, Consulenti,etc…) si potrebbero manifestare ritardi ( e dunque impossibilità temporanea) dovuti all’emergenza generale in tema di:

–        Forniture e servizi per le difficoltà nel comune disbrigo delle pratiche burocratiche auto (Collaudi, immatricolazioni, revisioni, aggiornamenti Documentali);

–        Nell’approvvigionamento e nella giacenza di componenti auto di Magazzini Ricambi a seguito dei blocchi produttivi in Asia;

–         Nell’aggiornamento od erogazione di Corsi e sessioni formative, Attestazioni e qualificazioni, Certificazioni, etc..;

–         Nell’effettuazione di interventi obbligatori di Officina, Carrozzeria, Pneumatici.

In questi casi in elenco le Flotte potrebbero subire ritardi nella consegna di nuovi mezzi, nelle procedure amministrative correnti, nella tutela dei Drivers o nelle operazioni di manutenzione e ripristino dei mezzi. Come dovrebbero in caso relazionarsi i Titolari di Flotte se, a causa di ciò, dovessero subire dei danni economici o di operatività? E per contro, in caso di manifesta ed oggettiva estraneità nella causa di forza maggiore, come dovrebbero comportarsi Reti di Autoriparazione e Distribuzione Ricambi, e Consulenti esterni per evitare di dover onorare un Risarcimento? Ed infine, come operano le procedure di :

  • Sospensione;

  • Rinegoziazione;

  • Risoluzione;

In caso di riconoscimento della Causa di Forza maggiore? Lo analizzeremo lungo tre prossimi articoli sulla nostra piattaforma.

Redazione Fleetime