Dual Distribution concessionari auto

Commercio auto 2022

Dual DistributionLa Commissione ha scolpito le parole chiave della tutela del Consumatore, legata al superamento dei c.d. falsi positivi – gli accordi in restrizione che non apportano un miglioramento e che dunque non sono esentabili – al rispetto della Dual Distribution per la quale la vendita digitale viene affiancata e legittimata a quella fisica, e si introduce la figura funzionale dell’agente in alternativa a quella del concessionario, il cui ruolo di relazione centrale con il Marchio viene decisamente sminuito, poiché la Casamadre potrà vendere contemporaneamente sia tramite il suo Distributore sia tramite piattaforme e canali digitali.

Le Parity Obligations consistono infine in obblighi che impongono ad un’impresa di offrire alla controparte contrattuale condizioni uguali o migliori rispetto a quelle offerte su qualsiasi altro canale di vendita o marketing o sul canale di vendita diretto dell’impresa. Quali sono i primi effetti attesi dalla Dual Distribution? Di certo lo sviluppo da parte dei Marchi delle piattaforme digitali proprietarie per il CRM e la relazione commerciale con il potenziale Cliente.

Chiaro che in questa prospettiva il Dealer si troverà affiancato dalla concorrenza virtuale del Marchio, al quale il Rivenditore può in ipotesi contrapporre perlopiù la offerta Multi Brand. Ed è chiaro che in questo frangente la chiave di volta sarà la politica di Pricing e di Sconti.

Dual Distribution – commercio auto 2022

Oggi il Dealer agisce in conto proprio su mandato espresso del Marchio, dal Primo Giugno 2022 il Dealer si rapporterà né più ne meno come un Agente in nome e per conto del Costruttore, che avrà da sé medesimo il potere vincolante di definire prezzi, margini e sconti con una importante riduzione del margine commerciale riconosciuto dalla casa auto. Con riferimento, infine, alle misure indirette che restringono le vendite online, le modifiche proposte riguardano il cd. dual pricing (“doppia tariffazione”, che consiste nell’applicare allo stesso distributore un prezzo all’ingrosso più alto per i beni che questi destinerà alla vendita online, rispetto al prezzo applicato per gli stessi prodotti destinati alla vendita fisica) e il principio di equivalenza (“equivalence principle”, ossia l’imposizione di condizioni di vendita per i negozi online dove non sono complessivamente equivalenti a quelle imposte ai negozi fisici).

Occorre tuttavia rimarcare che le nuove esenzioni riferite al dual pricing ed al principio di equivalenza potranno applicarsi solo nella misura in cui lo scopo di tali restrizioni non sia quello di impedire, direttamente od indirettamente, agli acquirenti o ai loro clienti di utilizzare Internet per vendere i propri beni o servizi online.

 

 

 

 

Redazione Fleetime