Multe: quelle con il veicolo aziendale chi le paga?
La regola fondamentale è chiara: la responsabilità economica dell’infrazione ricade sul dipendente, ma la legge coinvolge direttamente l’azienda nella riscossione.
Multe – Il principio della responsabilità in solido e l’arrivo del verbale. Quando un dipendente commette un’infrazione al Codice della Strada alla guida di una vettura della flotta aziendale (ad esempio, un eccesso di velocità rilevato dall’autovelox o un accesso non autorizzato in una zona a traffico limitato), il verbale di contestazione non viene recapitato a lui, ma al proprietario del mezzo. Sotto il profilo strettamente giuridico, l’Articolo 196 del Codice della Strada stabilisce il principio della responsabilità in solido: per lo Stato, l’azienda (o la società di noleggio a lungo termine che poi gira l’atto) è il garante principale del pagamento della sanzione pecuniaria .
Questo significa che nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle autorità di polizia, l’ente societario risponde direttamente dell’estinzione del debito. Se la sanzione non viene pagata nei termini, le procedure di riscossione coatta e le relative cartelle esattoriali colpiranno direttamente le casse dell’azienda e non quelle del dipendente. Per questo motivo, nella prassi operativa, la stragrande maggioranza delle imprese provvede ad anticipare materialmente il pagamento del verbale (spesso entro i primi 5 giorni per usufruire dello sconto del 30%), attivando solo in un secondo momento le procedure interne di recupero delle somme [1].
Il diritto di rivalsa e la trattenuta in busta paga
Il fatto che l’azienda riceva il verbale e anticipi il pagamento non significa che la multa sia a suo carico. La legge stabilisce che la violazione delle norme stradali costituisce un atto illecito strettamente personale del conducente. Di conseguenza, il datore di lavoro gode del pieno ed insindacabile diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore che si trovava alla guida al momento dell’infrazione, potendo esigere la restituzione integrale della somma pagata per la sanzione.
Il meccanismo più diffuso e lineare per concretizzare questo recupero è la trattenuta diretta dell’importo della multa dalla busta paga del dipendente. Per poter applicare legalmente questa decurtazione dallo stipendio, l’azienda deve rispettare due requisiti fondamentali: deve notificare formalmente copia del verbale al lavoratore e l’intera procedura deve essere preventivamente regolamentata e autorizzata all’interno del regolamento aziendale o della Car Policy, sottoscritta dal dipendente al momento della consegna delle chiavi del veicolo.
La responsabilità dei punti patente e le uniche eccezioni
Se la responsabilità economica appartiene al dipendente tramite il diritto di rivalsa, la responsabilità penale e amministrativa legata alle sanzioni accessorie è ancora più personale. Ai sensi dell’Articolo 126-bis del Codice della Strada, l’azienda (attraverso il proprio Legale Rappresentante) ha l’obbligo civile di comunicare all’organo di polizia i dati della patente del dipendente che guidava, entro il termine perentorio di 60 giorni. La decurtazione dei punti o la sospensione della patente colpiranno esclusivamente il conducente e mai l’azienda [1]. Se l’azienda omette la comunicazione per proteggere la patente del dipendente, la società riceverà una seconda sanzione da 291 a 1.166 euro, che resterà interamente a carico delle casse societarie come costo indeducibile.
Esistono tuttavia due uniche eccezioni in cui la multa deve essere pagata dall’azienda senza possibilità di rivalersi sul dipendente. La prima riguarda le carenze strutturali del mezzo non imputabili al conducente (come la mancata revisione del veicolo, l’assicurazione scaduta o la presenza di pneumatici usurati sulla flotta) [1]. La seconda si verifica in caso di violazione dei limiti di carico o di sagoma, qualora il dipendente abbia effettuato il trasporto eseguendo un ordine diretto, specifico e documentato da parte dell’ufficio logistico aziendale.
Redazione Fleetime
Fonte: Codice della Strada italiano (in particolare gli articoli 196 e 126-bis), integrato con le norme sul diritto di rivalsa del Codice Civile e della giurisprudenza del lavoro.


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