La flotta – Abbiamo aperto una analisi “a puntate” sulla più vasta panoramica del “Risk Management”, intesa come la serie di attività che – parallelamente alla analisi e computazione dei Costi – sono mirate al monitoraggio, individuazione e prevenzione del “rischio come fattore di costo”.

Perché ovviamente i rischi connessi all’uso del mezzo di Flotta sono da scongiurare certamente per gli effetti sociali e medici sulle persone; ma allo stesso tempo perché generano costi conseguenti spesso più gravosi anche del temuto “Total Cost of Ownership”. E passando dalle nuove sfide 2020 per il Risk Management, abbiamo toccato l’aspetto della Privacy, ed illustrato brevemente il supporto della Certificazione ISO 39001.

L’Utilizzatore Flotta, un lavoratore “mobile”

Senza entrare nella nuova dimensione dei “Mobile Workers”, il cui collegamento con gli “Smart Workers” – e dunque con il mondo infinito delle questioni legale all’ICT – ci porterebbe un poco fuori strada, i lavoratori connessi ad un ambito di mobilità su strada stanno crescendo costantemente in percentuale al totale occupati, e per conseguenza le ore giornaliere spese alla guida di mezzi di Flotta costituiscono una fetta sempre crescente nel calendario del collaboratore aziendale.

Anche per questo, cresce in parallelo il monte infortuni cosidetti “in itinere”: cioè quel momento lavorativo dove la fonte di rischio è composta dalla parte “aziendale pura” (mezzo + mansioni lavorative + supporti operativi eventuali) sommata alla componente “umana” (condizioni psico-fisiche dell’Utilizzatore mezzo) più una quasi imponderabile componente “esterna” (tipo di strada, orari di traffico, condizioni metereologiche e del fondo stradale). Eppure, nonostante la composizione così eterogenea del fattore rischio “in itinere”, dobbiamo comunque in qualche modo rapportarci alle norme vigenti per monitoraggio e controllo, analizzando le norme – quadro.

Un importante riferimento : il Dlgs. 81 / 2008

Il Decreto Legislativo 81/2008 definisce in almeno tre Articoli chiave gli obblighi anche del Titolare di Flotta inteso come “Datore di Lavoro” : nell’Art. 17 si fissa nei doveri del Datore la valutazione di tutti i rischi e la elaborazione del documento di legge, oltre che la nomina del responsabile prevenzione; nell’Art. 28 si definisce che la responsabilità del Datore si estende alla scelta ed affidamento della strumentazione e dei supporti di lavoro, e nella selezione dei criteri di analisi dei rischi; infine, in estrema sintesi, l’Art.29 definisce i profili aziendali e le tipologie di Impresa dove e come tali attività devono essere svolte.

Ed ovviamente, in questo senso, ogni indirizzo delle articolazioni di legge va configurato nell’ambiente “mezzo aziendale in movimento lavorativo” anche se all’esterno della Sede aziendale dove il dipendente od il collaboratore sono adibiti. Vale anche, in questo, far presente la serie di Sentenze tematiche che la Corte di Cassazione ha nel corso degli anni emesso per stigmatizzare, purtroppo, la responsabilità vincolante del Datore in infortuni nati nel contesto di utilizzo del Mezzo di Flotta.

Per questo l’Imprenditore, nella unione delle valutazioni chiave di tre funzioni aziendali (Fleet e Risk Manager, Responsabile Aziendale della Sicurezza Aziendale, Mobility Manager) seppure raffigurate da un unico soggetto aziendale se e quando la norma lo consente, è tenuto a ricomprendere anche la Flotta nella strumentazione di lavoro definita nel Dlgs. 81/2008.

L’approfondimento di questa introduzione prosegue nella seconda Parte.

Redazione Fleetime